Statuto dell’associazione: “Associazione Sportiva Dilettantistica U.P.BS. – UNIONE PESCATORI BRESCIANI”

STATUTO come approvato dall’assemblea Straordinaria del 12 dic. 2020

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“U.P.BS – UNIONE PESCATORI BRESCIANI – ASD”

 

Costituzione e scopi

 

Art. 1 – È costituita con sede in Concesio (BS) Via della Stella 44 un’associazione sportiva dilettantistica disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di “U.P.BS – UNIONE PESCATORI BRESCIANI – ASD” di seguito indicata semplicemente con il termine Associazione.

Art. 2 – L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di qualsiasi attività connessa alla pratica della pesca, sia sotto il profilo sportivo-dilettantistico e ricreativo, nonché culturale ambientale ed editoriale.

L’Associazione, senza finalità di lucro, ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 28 del presente Statuto.

L’Associazione assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o dell’Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia.

Art. 3 – L’Associazione è apolitica ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative.

L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi sportivi e non, premi, indennità e rimborsi forfettari e a piè di lista conformemente alla legislazione vigente.

In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:

  1. contribuire alla tutela ed all’incremento del patrimonio ittico;
  2. organizzare, sulla base di un ordinamento democratico interno, i pescatori dilettanti, ricreativi, sportivi e tutelare i loro interessi;
  3. promuovere e diffondere anzitutto tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza e la cultura ecologica in relazione alla salvaguardia della fauna ittica e dell’integrità dell’ambiente naturale;
  4. tutelare per quanto di propria competenza la qualità e la quantità delle acque oltre che l’integrità degli ambienti di pesca, adottando ogni iniziativa atta a prevenire, eliminare o ridurre il degrado delle acque;
  5. collaborare con gli Enti Pubblici ed ogni altro Ente e/o pubblica autorità ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi della programmazione in materia di pesca e per la salvaguardia della fauna ittica e l’integrità dell’ambiente naturale;
  6. collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione, formazione ed aggiornamento in materia di pesca e ambiente;
  7. svolgere o collaborare alle attività di vigilanza ittica e di formazione in materia di pesca e ambiente;
  8. svolgere o collaborare alle attività di ripopolamento ittico anche attraverso specifiche strutture;
  9. partecipare alla gestione sociale della pesca dilettantistica, ricreativa e sportiva, aspirando in particolare ad ottenere dagli Enti competenti od anche tramite altri istituti la concessione a scopo di piscicoltura, acquacoltura ed altre attività ittiogeniche delle acque di un determinato territorio od ottenere ove possibile la gestione diretta della pesca da parte dei pescatori ad essa associati;
  10. collaborare con gli Enti preposti allo sviluppo turistico economico sociale della Regione Lombardia e delle sue Province, od altri Enti, in ogni iniziativa che, tenuto conto degli interessi dei pescatori, porti alla realizzazione di nuove fonti di benessere per la popolazione dell’area interessata;
  11. promuovere ed organizzare attività didattiche, sportivo-dilettantistiche e ricreative, nonché culturali ambientali ed editoriali anche non connesse alla pratica della pesca.

Soci

Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato. All’Associazione possono aderire le persone fisiche e giuridiche come Enti, Associazioni e Fondazioni. Fino al compimento del 18° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Salvo quanto precisato in seguito, tutti gli associati hanno eguali diritti ed il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Sono soci coloro che possiedono i requisiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti approvati.

Art. 5 – Per essere ammessi a socio ordinario è necessario presentare domanda di ammissione all’Associazione secondo le modalità definite da apposito regolamento.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

 

Art. 6 – Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 7 – Salvo quanto precisato in seguito, tutti i soci hanno eguali diritti ed uguali doveri:

  1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione;
  2. prendere parte alle attività promosse dell’Associazione e da altri Enti “sotto la denominazione” dell’Associazione;
  3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dell’Associazione;
  4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
  5. partecipare con il proprio voto alle delibere dell’Assemblea, compreso l’elezione del Consiglio Direttivo, purché in regola con il versamento della quota associativa e purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
  6. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione.

Art. 8 – I soci sono tenuti:

  1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci appartenenti alla medesima categoria, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
  2. al pagamento di eventuali quote integrative straordinarie se deliberate dal Consiglio Direttivo;
  3. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
  4. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9 – Il socio cessa di far parte dell’Associazione:

  1. per dimissioni;
  2. per morosità nel pagamento della quota associativa annuale e dell’eventuale quota integrativa straordinaria stabilite dal Consiglio Direttivo;
  3. per espulsione a seguito:
    1. dell’inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti dell’Associazione e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    2. della condotta ritenuta disonorevole o incompatibile con le finalità dell’Associazione;
  4. per decesso.

Patrimonio sociale ed entrate dell’Associazione

 

Art. 10 – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito, su determinazione del Consiglio Direttivo:

  1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da società, Enti ecc.;
  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

Le entrate dell’Associazione per il conseguito dei propri fini istituzionali sono costituite:

  1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
  2. dal risultato economico derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  4. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’Associazione pone in essere al fine di

Art. 11 – Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili e/o trasmissibili in alcun caso.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 12 – Il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio consuntivo. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 – Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico (organo facoltativo).

Assemblea

Art. 14 – L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può esprimere più di due voti nell’ambito della stessa assemblea. Per poter esprimere il diritto di voto il socio portatore di delega dovrà depositare la stessa presso la presidenza prima che sia dichiarata aperta l’assemblea da parte del Presidente dell’Associazione.

L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.  Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’Associazione e sul sito internet dell’Associazione stessa con almeno 20 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea.

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz’ora dopo la prima.

Art. 15 – L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa:

  1. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  2. elegge il Consiglio Direttivo;
  3. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;
  4. approva il rendiconto economico – finanziario consuntivo e preventivo che deve essere quindi trasmesso entro 15 giorni a tutti i soci aventi diritto di voto ovvero, a discrezione del Consiglio Direttivo, essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione;
  5. ratifica l’espulsione dei soci;
  6. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

Art. 16 – L’assemblea straordinaria è convocata:

  1. tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  2. allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.

L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulle modifiche allo Statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 18 – Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno il 50%, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ed è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 19 – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali devono avvenire secondo un apposito regolamento.

Art. 20 – L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio Direttivo

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 Consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono perseguire le finalità e gli scopi e quanto previsto dal presente Statuto.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le loro responsabilità nonché quelle degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese a piè di lista inerenti all’espletamento dell’incarico.

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta con avviso da inviarsi tramite mail, fax o telegramma almeno 6 giorni prima della riunione salvo il caso d’urgenza nel qual caso la convocazione dovrà essere fatta almeno 2 giorni prima. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

  1. quando l’assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
  2. quando il totale dei suoi componenti originariamente eletto dall’assemblea dei soci sia ridotto a meno della metà.

Art. 24 – Sono compiti del Consiglio direttivo:

  1. accogliere le domande di adesione all’Associazione secondo le modalità definite da apposito regolamento;
  2. redigere il rendiconto economico – finanziario preventivo e consuntivo;
  3. stabilire l’importo delle quote e tessere associative;
  4. convocare l’assemblea per l’approvazione di detti rendiconti;
  5. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
  6. predisporre i vari regolamenti interni ed in particolare i regolamenti per la presentazione delle candidature alla carica di membro del consiglio direttivo nonché di funzionamento dell’assemblea;
  7. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  8. approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  9. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
  10. favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;
  11. nominare uno o più professionisti abilitati e specializzati in ittiologia per le opportune e necessarie consulenze in materia;
  12. deliberare l’espulsione di un socio che dovrà essere ratificata in occasione della prima Assemblea utile;
  13. assumere qualsiasi decisione che per legge o Statuto non compete all’Assemblea dei soci.

Art. 25 – I membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo non partecipano alle sedute per tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo stesso a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

Il Presidente

Art. 26 – Il Presidente è nominato in seno al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)

Art. 27 – Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo facoltativo nominato dall’Assemblea dei soci. Dura in carica quattro anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che approva il bilancio. Il Collegio è composto da tre Revisori scelti tra i soci. I Revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferiscono all’Assemblea.

Le cariche sono gratuite salvo rimborsi spese a piè di lista preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni del Collegio dei Revisori possono essere svolte anche da un Revisore Unico.

Scioglimento dell’Associazione

Art. 28 – In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, esso sarà devoluto esclusivamente ad altre Associazioni con analoghe finalità sportive salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 29 – Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’Associazione, tra i componenti degli organi dell’Associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Diventa socio

Procedi con la richiesta di adesione ad U.P.BS. 
Clicca e compila il form con la richiesta di tesseramento